Not. Gaetano Petrelli
L’articolo 35 della legge finanziaria 2002 detta disposizioni per la
gestione di servizi pubblici locali, anche mediante societa’ di capitali per la
cui disciplina si fa rinvio al codice civile.
L’articolo 52, comma 62, della medesima legge, abroga il comma 82
dell’art. 145 della legge 388/2000, ai sensi del quale la carica di sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale
non era incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di
società di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformità alla
deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili
dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.